STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MARINA ROMOLI ONLUS

Art. 1- Costituzione e Sede

È costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE MARINA ROMOLI ONLUS”, con Sede Sociale presso Galliavola (PV) 27034 in Via Villa Biscossi nr. 1 e sede amministrativa presso Potenza Picena (MC) 62018 in Via XXV Aprile nr. 27. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale e all’estero sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 l’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – Carattere dell’associazione

L’associazione:

  • persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  • svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
  • non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo,   ad   altre   ONLUS   o a   fini   di   pubblica   utilità,   salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997,n.460.

Art. 3 – Durata dell’associazione

La durata dell’associazione è indeterminata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Scopi e attività      

4.1. L’associazione si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere, favorire e attuare, nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, iniziative dirette all’assistenza sociale e socio-sanitaria di giovani atleti economicamente svantaggiati tesserati alla F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) o ad altro ente sportivo italiano riconosciuto a livello nazionale, che si trovino in condizioni fisiche e psichiche fortemente invalidanti a causa di incidenti stradali o gravi infortuni intervenuti durante lo svolgimento dell’attività sportiva, con particolare riguardo ad atleti rimasti paralizzati a causa di lesioni al midollo spinale.

L’associazione, con riferimento ai predetti giovani atleti svantaggiati e per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, si propone di:

  • promuovere iniziative dirette alla tutela dei loro diritti nonché all’impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;
  • promuovere il sostentamento delle strutture specialistiche che si occupano della loro cura e del loro sostegno, anche psicologico;
  • promuovere incontri per favorire lo scambio di esperienze ed il confronto sui problemi che gli stessi affrontano quotidianamente nell’ambiente familiare e nella realtà esterna;
  •  promuovere erogazioni di borse di studio per favorire e sostenere la loro istruzione e formazione professionale;
  •  promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’associazione stessa, anche attraverso vendita di beni e/o servizi, acquisendo i mezzi finanziari utili all’espletamento delle sue funzioni;
  • prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  •  promuovere e favorire il loro orientamento scolastico e lavorativo;
  • promuovere l’inserimento e l’orientamento lavorativo degli stessi, che siano in cerca di prima occupazione e/o dei disoccupati;
  •  promuovere e favorire la ricerca scientifica volta allo studio e allo sviluppo di nuove terapie finalizzate a curare le lesioni croniche del midollo spinale.
  • promuovere, anche mediante l’organizzazione di eventi e manifestazioni, la sottoscrizione e la raccolta di fondi da destinare al raggiungimento degli scopi dell’associazione;
  • L’associazione si pone come ulteriore scopo la promozione di eventi finalizzati alla sensibilizzazione verso le tematiche della sicurezza con particolare riferimento alle regole a cui attenersi nello svolgimento delle competizioni sportive sia negli impianti che ospitano le manifestazioni, sia sulla strada nel rispetto dell’art. 9 del c.d.s.
  • L’associazione si pone inoltre l’obiettivo di promuovere l’utilizzo e lo sviluppo dell’abbigliamento tecnico degli atleti inteso come primo strumento per garantirne l’incolumità fisica.

4.2.      L’associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, bensì esclusivamente finalità di solidarietà sociale e potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

4.3.      All’associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle inerenti ai settori in precedenza indicati, ad eccezione delle attività direttamente connesse ovvero accessorie per natura, il tutto entro i limiti fissati dalla legge.

4.4.      Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.5.      È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS facenti parte per legge, statuto o regolamento della medesima e unitaria struttura.

4.6.      Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili;   fare contratti   e/o accordi con altre associazioni   e/o terzi in genere;   emettere titoli di solidarietà.

 

Art. 5 – Requisiti degli associati

Possono essere associati dell’associazione persone fisiche e giuridiche italiane o straniere residenti in Italia o all’estero, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso,   razza,   idee e religione   che condividono le finalità e i principi statutari della associazione. L’elenco degli   associati   dell’associazione   è tenuto costantemente aggiornato   dal segretario   in un apposito registro,   sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

Art. 6 – Ammissione e diritti degli associati

L’ammissione degli associati è libera.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi associati è deliberata dal consiglio direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso,   il   Consiglio   Direttivo   non   è   tenuto   ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere   disposta   per un periodo   temporaneo   fermo restando,   in ogni caso,   il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali. Nel caso di associato in forma di persona giuridica il diritto di voto viene esercitato dal legale rappresentante o da persona appositamente dallo stesso delegata in ordine alla rappresentanza presso l’Associazione.

 

Art. 7 – Categorie degli associati

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati :

  • Onorari
  • Benemeriti
  • Ordinari
  1. a) Sono associati onorari i soci fondatori e coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall’assemblea su proposta del Consiglio.
  2. b) Sono associati benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all’affermazione dell’Associazione o che in ragione di espressa determinazione nell’atto di provvedere una qualche liberalità eccedente il valore della quota di ammissione o della quota annuale abbiano contribuito ad apposito fondo statutario, divenendo altresì causa efficiente di riqualificazione dell’Associazione medesima con trasformazione in associazione riconosciuta. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.
  3. c) Sono associati ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall’Assemblea degli associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare gli associati ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea, salva l’eleggibilità in seno al Consiglio Direttivo riservata ai soci onorari (fondatori, benemerenti ed ex membri rieleggibili del Consiglio medesimo), ai soci benemeriti ed, infine, agli associati ordinari con anzianità di associazione di almeno due esercizi e partecipazione attiva di voto in   seno   alle   rispettive   assemblee   ordinarie   di   approvazione di bilancio   (preventivo e consuntivo).

Art. 8 – Doveri degli associati      

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente   statuto   e delle deliberazioni   prese dai   suoi   organi rappresentativi,   secondo le competenze statutarie. In particolare l’associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

 

Art. 9 – Sanzioni disciplinari

All’associato che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni :

  1. a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari   lievi;
  2. b) sospensione dell’esercizio dei diritti di associato;
  3. c)

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 3 0 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio   Direttivo   ed   agli   associati   interessati,   entro   60 (sessanta)   giorni.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato    

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

  1. a) per recesso da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
  2. b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  3. c) per delibera di esclusione;
  4. d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;   —-
  5. e) per morte.

Art. 11 – Organi dell’Associazione         

Organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea generale degli associati;
  • il consiglio direttivo;
  • il collegio dei probiviri (eventuale);
  • il collegio dei revisori dei conti   (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

Art. 12 – Partecipazione all’assemblea

L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. -Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria   tutti   gli   aderenti   all’associazione   in   regola con il pagamento delle quote annuali.

L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno   entro   il   quarto   mese   dalla   chiusura   dell’esercizio sociale.

L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

  1. a) per decisione del consiglio direttivo;
  2. b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un quinto degli associati

Art. 13 – Convocazione dell’assemblea           

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale.

L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione della assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dagli associati, la convocazione   potrà   essere   indetta   dal   Collegio   dei   Revisori   dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data   delle   dimissioni,   a cura del Consiglio   dimissionario   o, in difetto,   dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 – Costituzione e deliberazioni dell’assemblea

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione   con la presenza di almeno   la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia   in prima   che   in   seconda   convocazione   con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente   ad altro associato.   Ogni   associato non può avere più di una delega. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, dal presidente del collegio dei probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà,, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea,   fungendo questi da segretario.

L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione   con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.

In   caso   di   parità   di   voti   l’assemblea   deve   essere   chiamata subito a votare una seconda volta. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda   convocazione,   con la maggioranza   di almeno   i due   terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le   deliberazioni   prese   in   conformità   allo   statuto   obbligano tutti   gli   associati   anche   se   assenti,   dissidenti   o astenuti dal voto.

Art. 15 – Forma di votazione dell’assemblea

Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa,   per alzata   di mano,   per appello nominale o con voto segreto. L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati   alle   elezioni.   Ogni aderente all’associazione   ha diritto a un voto,   qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 – Compiti dell’assemblea                        

All’assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria                   

  1. a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo ;
  2. b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri,   i revisori dei conti;
  3. c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
  4. d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
  5. e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere   ordinario   e   di   interesse   generale   posto   all’ordine   del giorno;

In sede straordinaria            

  1. f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento

dell’associazione;

  1. g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  2. h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

È in facoltà degli associati, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea,   ottenere   l’inclusione   di   argomenti   da   porre all’ordine del giorno dell’assemblea.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo         

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione della associazione ed ha il compito di:

  • Convocare l’assemblea;
  • predisporre   il programma   annuale di   attività da sottoporre all’assemblea;
  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% (dieci per cento) in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
  • predisporre   la   relazione   annuale   sulle   attività   svolte   e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
  • ratificare   o   respingere   i provvedimenti   d’urgenza   adottati dal Presidente;
  • deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • predisporre i bilanci preventivi   e consuntivi   da sottoporre all’assemblea;
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
  • procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • in caso di necessità,   verificare   la permanenza dei requisiti suddetti;
  • deliberare l’accettazione   delle   domande   di   ammissione   di nuovi soci;
  • deliberare   sull’adesione   e partecipazione   dell’associazione ad   enti   ed   istituzioni   pubbliche   e   private   che   interessano l’attività   dell’associazione   stessa,   designandone   i   rappresentanti da scegliere tra i soci;
  • redigere l’eventuale regolamento interno;
  • procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e
  • l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
  • irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 – Composizione del Consiglio Direttivo        

Il Consiglio Direttivo è formato da 3   (tre)   a 9   (nove)   membri nominati dall’assemblea ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3   (tre)   anni o per il minore periodo stabilito all’atto della nomina.  Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso   elegge   nel   suo   seno:   il   Presidente,   il   Vicepresidente, il   segretario   ed   il   tesoriere   economo.   Non   è   consentito   il cumulo delle cariche consiliari in capo alle persone del Presidente e del Vicepresidente, né l’appartenenza dei membri del Consiglio ad altri organi associativi, quali, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri, qualora presenti.

Il Presidente, su deliberazione congiunta del Consiglio avrà facoltà di attribuire specifiche deleghe con carattere di continuità e su propria univoca iniziativa eventuali deleghe temporalmente limitate (non eccedenti interventi o attività superiori a giorni 30) o procure ad negotium a singoli consiglieri.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all’associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante   il   quale   sarebbe   rimasto   in   carica   il   consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari   almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui   si   ritenga   necessaria   la   convocazione   di   un’Assemblea straordinari. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri   del   Consiglio   Direttivo   possono   ricoprire   cariche sociali in altre associazioni.

Art. 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo        

II         Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il   Presidente   lo   ritenga   necessario   o   quando   lo   richiedano due componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica   senza   il rispetto del termine sopraddetto.   In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.   Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata   di   mano,   in base   al   numero   dei   presenti.   In   caso   di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri   sono   tenuti   a mantenere   la massima   segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.

I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominati, sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 20 – Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio,   l’associazione   stessa.

Il   Presidente   ha   la responsabilità   generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.   Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti,   in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli   entro   20   giorni   alla   ratifica   del   Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni   lo   stesso viene   sostituito   dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni   lo   stesso viene   sostituito   dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 – Collegio dei Probiviri  

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna e diviene obbligatorio per   l’”ASSOCIAZIONE MARINA ROMOLI ONLUS”   unicamente   nei casi previsti dalla legge.

Esso ha il compito di:

  • interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
  • emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
  • dirimere   le controversie   insorte   tra associati,   tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili.   Delle   proprie   riunioni   i   Probiviri   redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. L’incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 22 – Revisori dei Conti         

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo e diviene obbligatorio per l’”ASSOCIAZIONE MARI-NA ROMOLI ONLUS” unicamente nei casi previsti dalla legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

  • esprimere se richiesti pareri di. legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
  • controllare l’andamento amministrativo dell’associazione;
  • controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente .

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie   riunioni   i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 23 – Segretario dell’Associazione  

II Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, ove non sino redatti da notaio, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

 

Art. 24 – Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 25 – Patrimonio dell’Associazione            

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale, includendosi in tale fattispecie anche facoltà da parte dell’Assemblea di deliberare l’istituzione di un fondo ed. statutario utile all’accantonamento di valori patrimoniali sufficienti alla costituzione di un patrimonio di garanzia conforme alla trasformazione in associazione riconosciuta con attività nell’intero territorio nazionale italiano, comunitario entro i Paesi aderenti   ed in fase di preadesione dell’Unione Europea ed estero in generale. Il Consiglio Direttivo collegialmente decide sugli investimenti e sull’utilizzo delle rendite e del patrimonio associativo.

Art. 26 – Entrate dell’associazione         

Le entrate dell’associazione   sono costituite:

  • dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
  • dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
  • da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da versamenti volontari degli associati;
  • —        da contributi di qualsivoglia provenienza finalizzati a specifici progetti e programmi;
  • —        da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali,   degli istituti di credito e di altri enti in genere;
  • —        da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni, nonché dai proventi derivanti da manifestazioni culturali,   artistiche e folcloristiche;
  • —        da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
  • —        da donazioni e lasciti;
  • —        da contributi di imprese e privati;
  • —        da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
  • da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 27 – Destinazione degli avanzi di gestione           

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie .

Art. 28 – Durata del periodo di contribuzione             

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L’associato recedente o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Art. 29 – Diritti degli associati al patrimonio sociale

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsia si entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale,   né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 30 – Bilanci     

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione   della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quegli associati che lo richiedano.

 

Art. 31 – Scioglimento e liquidazione dell’associazione     

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS,   operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190 della legge 23 dicembre 1996,   n.   662. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

 

Art. 32 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto non risolta dal Collegio dei Probiviri ove presente e competente, e che possa

formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvedere il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.

Art. 33 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.